Le modifiche del Codice Antimafia, approvate dalla Camera lo scorso 27 settembre, hanno riformulato anche l’art. 48, n.3: “Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
Si rende quindi più stringente l’obbligo di trasparenza sui beni confiscati, a conferma del fatto che solo dati pubblici, aperti e aggiornati possono consentire un effettivo monitoraggio civico e agevolare il riutilizzo dei beni confiscati da parte della società civile.